Condizioni
generali di vendita
1) Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in ceramica o altri prodotti in ceramica (“Prodotti”) che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente (“CLIENTE”) da una società o divisione del Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (“VENDITORE”) anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero espressamente accettate dal CLIENTE.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel “Contratto di Vendita”, come definito al successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da VENDITORE. In ogni caso, anche se presenti deroghe concordate per iscritto, le CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento di VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di VENDITORE delle condizioni generali di contratto di CLIENTE.
1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare il VENDITORE.
1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.
2) Prodotti – Modifiche
2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari di VENDITORE hanno valore indicativo ed illustrativo. Allo stesso modo i campioni e modelli rappresentano solo indicativamente per peso, dimensione, capacità, rendimento, colore le caratteristiche dei Prodotti ed hanno solo carattere di indicazioni approssimative e/o di massima e non hanno valore impegnativo per VENDITORE se non nella misura in cui siano espressamente menzionati come tali nell’accettazione scritta dell’offerta da parte di VENDITORE non rappresentando il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.
2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all’articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.
2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all’uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.
2.4 VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.
2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d’uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevato da qualsiasi danno eventualmente subito da VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni di CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.
3) Preventivi – Conclusione del Contratto di Vendita – Tolleranze
3.1 I preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non costituiscono proposte contrattuali.
3.2 Il contratto di vendita (“Contratto di Vendita”) si perfezionerà attraverso:
- la trasmissione della offerta da parte di VENDITORE e l’accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE senza alcuna modifica all’offerta stessa; oppure
- la trasmissione dell’ordine da parte di CLIENTE e l’accettazione scritta di tale ordine da parte di VENDITORE.
- Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE:
- ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;
- ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;
- ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell’ordine di acquisto di CLIENTE che risulti difforme dalle previsioni della offerta di VENDITORE sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest’ultimo.
3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE dell’ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all’ordine formulato da CLIENTE, il Contratto di Vendita si considererà concluso alle condizioni riportate nella conferma d’ordine di VENDITORE, salvo il caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto di rifiutare le modifiche riportate nella accettazione dell’ordine di VENDITORE entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della stessa.
3.5 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.
3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dal Contratto di Vendita o dagli usi o dalla prassi del settore dei Prodotti.
4) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna
4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora CLIENTE ritenga necessario l’impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico di CLIENTE tutti i relativi costi.
4.2 Salvo diversamente previso nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® ICC, ultima versione, Ex-Works (EXW) – stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita.
CLIENTE autorizza VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, come, ad esempio, il CMR.
Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC concordata tra le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall’Italia:
- in caso di cessione intra-comunitaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del form quale Allegato -1- disponibile per il download all’indirizzo www.panariagroup.it;
- in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si impegna a:
- presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;
- inviare a VENDITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l’esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);
- confermare prontamente per iscritto a VENDITORE l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita dei Prodotti dal territorio dell’Unione Europea.
In caso di inadempienza di CLIENTE a quanto pattuito al presente paragrafo 4.2, VENDITORE avrà il diritto di addebitare immediatamente a CLIENTE l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, CLIENTE terrà indenne e manlevato VENDITORE in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto da VENDITORE nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.
A tal proposito, VENDITORE potrà: (i) compensare qualsiasi importo dovuto da CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 con eventuali crediti maturati da CLIENTE, a qualsiasi titolo, nei confronti di VENDITORE; ovvero (ii) trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute da CLIENTE in relazione a Contratti di Vendita ancora da eseguirsi, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 e tutti i pagamenti già eseguiti da CLIENTE.
4.3 VENDITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, anche mediante consegne parziali. Il termine di consegna si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.
4.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l’onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammanchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l’onere di:
- far confermare dal vettore, mediate apposita sottoscrizione, l’apposizione della riserva; e
- informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.
In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.
5) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento
5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti nel Contratto di Vendita o, qualora il Contratto di Vendita non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi di VENDITORE in vigore al momento della conclusione del Contratto di Vendita. Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti riportati nei listini, nei preventivi e/o nelle offerte di VENDITORE si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l’importo della fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.
5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto di Vendita o diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente di VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato da CLIENTE in Euro ovvero nella valuta del luogo in cui CLIENTE ha la propria sede, a scelta di VENDITORE, in conformità alla valuta che VENDITORE indicherà nella relativa fattura di vendita.
5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell’esecuzione del pagamento, VENDITORE avrà diritto:
- al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;
- di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta a CLIENTE, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.
5.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza data di pagamento concordata, VENDITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:
- esigere l’immediato pagamento di ogni debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento;
- risolvere il Contratto di Vendita in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Vendita e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
- eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto previo pagamento anticipato in relazione alle forniture ancora da eseguirsi;
- revocare sconti e bonus che siano stati concordati fra le parti anche in relazione a Contratti di Vendita regolarmente eseguiti.
5.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 potranno essere esercitati in qualsiasi momento da VENDITORE anche nel caso in cui:
- CLIENTE sia sottoposto a liquidazione, a procedure concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito o ad azioni esecutive; oppure
- la compagnia assicurativa di VENDITORE rifiuti la copertura assicurativa di crediti di VENDITORE nei confronti di CLIENTE; oppure
- CLIENTE versi in uno stato di difficoltà finanziaria – idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale adempimento dei propri obblighi di pagamento – risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto, anche qualora tali circostanze si siano verificate nell’ambito dei rapporti tra CLIENTE ed altri suoi fornitori.
5.6 CLIENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti di VENDITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti dello stesso fino a quando non abbia pagato integralmente a VENDITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 5.3 e 5.4.
6) Riserva di Proprietà
6.1 VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del loro prezzo da parte di CLIENTE.
Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimento dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa Incoterms® concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.
6.2 In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, VENDITORE avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente, a titolo di penale, eventuali somme pagate da CLIENTE per i Prodotti in questione.
7) Garanzia
7.1 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in relazione alle modifiche ammesse ai Prodotti e alle tolleranze, VENDITORE garantisce a CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita, alla classificazione indicata nei manuali tecnici, cataloghi e/o listini prezzi di VENDITORE nonché privi di difetti di fabbricazione. La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di ritiro dei Prodotti dallo stabilimento di VENDITORE, a prescindere dal termine di resa Incoterms® concordato.
7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:
- le alterazioni cromatiche e le differenze di tonalità dei Prodotti;
- i Prodotti classificati nel Contratto di Vendita come di qualità inferiore alla prima scelta ovvero come partite di Prodotti di fine serie venduta in blocco ovvero come partite speciali;
- i Prodotti non posati a regola d’arte e/o posati in modo difforme rispetto alle previsioni delle norme di settore applicabili;
- i Prodotti applicati su superfici e/o in ambienti diversi da quelli consigliati da VENDITORE;
- i Prodotti utilizzati in modo difforme rispetto alle istruzioni e/o indicazioni di VENDITORE incluse nei cataloghi e/o i listini di VENDITORE ovvero in altro modo comunicate a CLIENTE da VENDITORE ivi incluse le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2;
- i Prodotti utilizzati in modo non conforme alla normale diligenza e/o alla tecnica richieste dalla natura dei Prodotti stessi;
- l’ingelività del Prodotto, a meno che tale caratteristica del Prodotto non sia stata dichiarata da VENDITORE nel manuale tecnico, in riferimento al Prodotto in questione;
- caratteristiche dei Prodotti come risultanti dalla classificazione del materiale ceramico (i) eseguita da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi da quelli di Paesi dell’Unione Europea e/o (ii) effettuata sulla base di criteri che non corrispondano a quelli utilizzati da VENDITORE.
7.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, CLIENTE sarà tenuto ad esaminare i Prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente garanzia, a denunciare per iscritto a VENDITORE, a mezzo fax o email:
- difformità relative alla tipologia e/o alla quantità dei Prodotti ricevuti nonché altre difformità palesi dei Prodotti o loro difetti palesi: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e, comunque, prima della posa in opera dei Prodotti;
- difformità occulte o difetti occulti dei Prodotti: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, comunque, entro il periodo di garanzia.
7.4 VENDITORE avrà il diritto di verificare i Prodotti, o alcuni campioni dei Prodotti, che CLIENTE ritenga essere difformi o difettosi, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla posa in opera degli stessi e/o all’applicazione e/o all’utilizzo dei Prodotti come rinvenibili dalle presenti CGV. A tale proposito, CLIENTE potrà restituire a VENDITORE i Prodotti dallo stesso ritenuti difformi o difettosi soltanto previa autorizzazione scritta di VENDITORE ed a condizione che CLIENTE si faccia integralmente carico delle spese e dei rischi di spedizione. L’autorizzazione al reso dei Prodotti o dei campioni asseritamente difformi o difettosi non costituirà in nessun caso riconoscimento delle difformità o dei difetti da parte di VENDITORE.
7.5 Nel caso in cui i Prodotti siano riconosciuti da VENDITORE come effettivamente difformi o difettosi, CLIENTE, a scelta di VENDITORE, avrà esclusivamente diritto:
- alla sostituzione gratuita dei Prodotti difformi o difettosi; oppure
- all’esenzione parziale o totale dal pagamento del loro prezzo, a seconda della gravità delle difformità o dei difetti.
7.6 Ai fini del paragrafo 7.5 lettera (a), i Prodotti che debbano essere consegnati in sostituzione di Prodotti difformi o difettosi saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® 2010 ICC DDP – stabilimento di CLIENTE. I Prodotti che siano stati sostituiti dovranno essere, a scelta di VENDITORE, distrutti o smaltiti da CLIENTE, a spese di quest’ultimo, ovvero restituiti a VENDITORE, a spese di VENDITORE stesso. Per i Prodotti sostituiti che debbano essere distrutti o smaltiti da CLIENTE, CLIENTE si impegna ad inviare a VENDITORE la prova dell’avvenuta distruzione o smaltimento dei Prodotti, unitamente ai documenti giustificativi comprovanti il sostenimento dei costi di distruzione o smaltimento.
7.7 I diritti e rimedi descritti ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6 costituiscono i soli diritti e rimedi in garanzia concessi a CLIENTE. Nella massima misura consentita dalla legge, sono esclusi ulteriori responsabilità o obblighi di VENDITORE in relazione alla fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabilità e obblighi per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di profitto, ecc. a cui tale responsabilità si ricollega.
7.8 La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o altrimenti.
8) Forza maggiore
8.1 VENDITORE non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei Prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all’uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale VENDITORE non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l’ordinaria diligenza.
8.2 In tali eventualità, il termine per l’esecuzione della fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata dell’evento di forza maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l’esecuzione della fornitura per oltre 6 (sei) mesi, CLIENTE avrà il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere a VENDITORE, senza alcuna responsabilità o conseguenza per VENDITORE.
9) Invalidità di singole clausole contrattuali
L’invalidità di una disposizione delle presenti CGV non comprometterà la validità delle residue disposizioni che rimarranno pienamente valide e efficaci.
10) Riservatezza
10.1 CLIENTE si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/know-how/documentazione trasmessigli da VENDITORE ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali (“Informazioni “Riservate”); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto di VENDITORE; (iii) limitare l’utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione dei singoli Contratti di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto di VENDITORE, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di VENDITORE.
10.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del CLIENTE, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in possesso del CLIENTE prima che le ricevesse da VENDITORE o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto CLIENTE relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione scritta di VENDITORE.
11) Legge applicabile – Risoluzione delle controversie
11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.
11.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti previsioni:
- qualora CLIENTE abbia la sua sede legale nell’Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà assoggettata in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena (Italia);
- in tutti gli altri casi, la controversia sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano.
L’arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell’arbitrato sarà la lingua inglese.
11.3 È tuttavia concesso, unicamente a favore di VENDITORE, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al tribunale competente.
12) Lingua delle CGV
12.1 Il testo delle presenti CGV è redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese.
In caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà sul testo in lingua inglese.
13) Impegni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
13.1 Il CLIENTE dichiara e garantisce che il CLIENTE e le sue affiliate, proprietari, funzionari, dipendenti, amministratori, agenti, subappaltatori, consulenti e rappresentanti (collettivamente denominati “Rappresentanti”) adempiranno tutti gli obblighi del CLIENTE ai sensi delle CGV in conformità con tutti gli statuti, le norme, i regolamenti, le ordinanze e le direttive governative locali, statali, nazionali e internazionali, inclusi, senza limitazioni, quelli relativi alla lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro, alla concorrenza, alla regolamentazione del commercio, all’ambiente, ai trasporti, alla sicurezza e alla salute e l’occupazione, ivi incluse, a titolo meramente indicativo, la norma statunitense denominata Foreign Corrupt Practices Act e la norma inglese denominata UK Bribery Act ed ogni altra norma dell’Unione Europea, dell’OECD e del Consiglio di Europa in materia di lotta alla corruzione (collettivamente denominate “Leggi”) che si applicano al VENDITORE, al CLIENTE, all’attività di una delle parti e ai prodotti e/o servizi del VENDITORE.
13.2 Il CLIENTE inoltre dichiara e garantisce che né esso né i suoi Rappresentanti intraprenderanno alcuna azione che potrebbe generare la violazione di qualsiasi Legge da parte del VENDITORE. Il CLIENTE avviserà immediatamente il VENDITORE se venisse a conoscenza, o avesse motivo di essere a conoscenza, di: (i) qualsiasi violazione di qualsiasi Legge da parte del CLIENTE o dei suoi Rappresentanti che si è verificata o potrebbe essersi verificata nell’adempimento degli obblighi del CLIENTE ai sensi delle CGV o (ii) qualsiasi inadempimento del CLIENTE o dei suoi Rappresentanti per ottemperare agli obblighi del CLIENTE ai sensi del presente paragrafo 13.
13.3 Il CLIENTE, anche in nome e per conto delle società eventualmente ad esso collegate o controllate, è consapevole del fatto che il VENDITORE si conforma a quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche (“Decreto”) e ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto (“Modello”) consultabile sul sito internet www.panariagroup.it/il-gruppo/governance/ che il CLIENTE dichiara di aver letto e di conoscere.
DOWNLOAD (pdf)
Condizioni generali di vendita / General terms and conditions of sale